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STATUTO COMUNALE


nella foto:
La Chiesa della Pietà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con delibera del C.C. N.40 del 25.10.2001 e modificato con delibera del C.C. N. 61 del 27.11.2003

Preambolo
Caltabellotta, costituito dal Comune capoluogo e dalla frazione S. Anna, è Ente territoriale autonomo nell’unità della Repubblica italiana con poteri propri e funzioni secondo i principi e nei limiti fissati dalla Costituzione e degli ordinamenti in materia. 
Il Comune di Caltabellotta riconosce i caratteri costitutivi della storia, del ruolo indelebile delle tradizioni, del patrimonio storico, archeologico e paesaggistico, delle antichissime origini delle comunità che lo formano, ciascuno con le peculiarità proprie che lo contraddistinguono. 
Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione Sicilia provvedendo, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. 

Titolo I
Principi generali

Capo I 
Il comune: autonomia, autogoverno e finalità

Art. 1
Lo statuto

1. Lo statuto promuove la partecipazione popolare, favorisce la crescita sociale e democratica, valorizza le risorse sociali. 
2. Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, individua le norme che disciplinano le attività del Comune, e precisamente:
a) le norme fondamentali di organizzazione;
b) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi;
c) le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
d) l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici;
e) le forme di collaborazione fra comuni e provincie, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. 
3. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad esso conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa del comune. L’entrata in vigore di nuove norme che enunciano tali principi abroga le norme del presente statuto incompatibili con essi.

Art. 2
I regolamenti

1. Il Comune emana i regolamenti : 
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale. 
2. Nelle materie di competenza la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle disposizioni di legge e delle disposizioni statuarie. 
3. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente statuto. 
4. I regolamenti devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio comunale. 
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati. 
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: dopo dell’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. 
7. I regolamenti devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli. 

Art. 3
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, di norma, entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni. 

Art. 4
Il Comune

1. Il Comune di Caltabellotta è un ente autonomo locale che rappresenta e cura gli interessi della comunità locale, nell’ambito dei principi fissati dalla costituzione e dalla legge generale dello Stato. 
2. Il Comune esercita la propria attività regolamentare ed amministrativa, uniformandola al principio prioritario della consultazione e partecipazione popolare, nelle forme indicate dal presente statuto. 

Art. 5
Il territorio comunale

1. Il territorio comunale è costituito dalla parte del territorio nazionale delimitato dai confini storici e tavolari ed è formato dal capoluogo e dalla frazione di Sant’Anna, comune autonomo fino al 29 aprile 1854 quando fu aggregato come frazione al Comune di Caltabellotta col suo territorio costituito dalle tenute di Troccoli, Giardinazzo, Piano Monaco e Vigna Di Corte. 

Art. 6
Stemma – Patrono

1. Il Comune di Caltabellotta conferma il proprio antico stemma civico. Lo stemma, riconosciuto con atto del governo in data 8 marzo 1936, è così descritto : " Sei gigli azzurri, in orlo; scudetto a sei torri; due aquile nere coronate d’oro; sei palle: la superiore azzurra; le altre rosse". 
2. Il Santo Patrono del Comune è San Pellegrino. 

Art. 7
Finalità obiettivi e metodi

1. Il Comune, nell’ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:
A) Obiettivi politico - territoriali ed economici
- Tutela dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità.
Nell’ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a) alla protezione del patrimonio naturale; 
b) alla tutela dell’ambiente e alla attività di prevenzione, controllo e riduzione dell’inquinamento; 
c) alla difesa del suolo e del sottosuolo;
d) alla promozione delle iniziative volte alla riduzione dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all’ambiente ;
e) alla ricerca ed all’impiego di fonti energetiche alternative;
f) alla promozione dell’agricoltura biologica;
g) alla individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio Comunale; 
- Tutela e corretto utilizzo del territorio in quanto bene economico primario.
Nell’ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a) alla pianificazione territoriale per un armonico assetto urbano;
b) alla qualificazione degli insediamenti civili produttivi e commerciali; 
c) agli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire lo sviluppo economico;
d) al recupero dei centri storici;
e) a subordinare la realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture ad una positiva analisi costi-benefici e a valutazioni di impatto ambientale;
f) ad esercitare, nell’interesse della collettività, ogni azione diretta all’inibitoria o al risarcimento del danno ambientale.
B) Obiettivi politico - sociali
Il Comune si propone la tutela e la promozione della persona contro ogni forma di sopraffazione e di violenza, ed assume quale obiettivo fondamentale, nell’ambito delle proprie competenze, la lotta al fenomeno mafioso.
Nell’ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a) a diffondere la consapevolezza della convivenza civile e dell’ordine democratico;
b) a favorire la diffusione di una cultura dei diritti e della legalità;
c) ad impedire la presenza di associazioni mafiose e di condizionamenti clientelari ed affaristici.
Promuove ed assume iniziative per l’affermazione dei valori e dei diritti dell’infanzia e delle fasce deboli, in particolare dei portatori di handicap e degli extracomunitari.
Nell’ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a) a favorire la funzione sociale della cooperazione con carattere di mutualità;
b) a promuovere la solidarietà della comunità locale;
c) ad esercitare un ruolo attivo nella politica scolastica;
d) ad interessarsi alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni;
e) a tutelare il ruolo della famiglia;
f) a valorizzare le forme associative e di volontariato dei cittadini;
g) ad assicurare la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi sociali;
h) a promuovere interventi per la prevenzione del disagio giovanile;
i) a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con gli emigrati.
C) Obiettivi politico - culturali ed educativi
Il Comune riconosce tramite iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, il diritto fondamentale dei cittadini per raccogliere e conservare la memoria della propria comunità. 
Nell’ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a) alla diffusione della cultura promovendo l’attività dei circoli e dei gruppi culturali;
b) a valorizzare le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e di folclore;
c) a favorire la promozione delle attività sportive;
d) ad informare l’attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e della trasparenza;
e) ad attuare le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 8
Albo pretorio

1. L’albo pretorio è istituito nella sede del Comune capoluogo, in luogo facilmente accessibile al pubblico, per la pubblicazione che la legge, lo statuto e i regolamenti comunali prescrivono. 
2. E’ istituito presso la Casa Comunale della Frazione Sant’Anna un Albo presso cui vengono portati a conoscenza dei residenti tutti i provvedimenti adottati dagli organi deliberativi dell’Ente. Al fine predetto si provvederà con elencazione dei provvedimenti e contestuale deposito degli stessi in copia per eventuale consultazione da parte dei cittadini.

Art. 9
Sede del Comune

1. Il Comune ha sede nel capoluogo Caltabellotta, piazza Umberto I. 
3. Nella casa comunale della frazione Sant’Anna ha sede la delegazione rappresentata dal delegato del Sindaco. Nella frazione di Sant’Anna opera l’ufficio relazioni con il pubblico. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità di raccordo di detto ufficio con tutti gli altri servizi dell’Ente. Nella frazione di Sant’Anna vengono assicurati con continuità i servizi demografici e di polizia municipale.

Art.10 
Cittadinanza onoraria e adesione ai principi europeisti e internazionali di collaborazione pacifica fra i popoli

1. Il Comune, coerentemente con le tradizioni locali, promuove il conferimento della cittadinanza onoraria a personalità che si siano distinte per particolari benemerenze verso la Città con contributi di grande prestigio ed efficacia.
2. E’ prevista, in ogni caso, la possibilità per il Consiglio Comunale di revocare la cittadinanza onoraria a coloro che, successivamente al conferimento, se ne siano dimostrati indegni. La revoca deve essere adeguatamente motivata. Tutta la materia sarà oggetto di apposita regolamentazione.
3. Il Comune, nello spirito della Carta europea dell‘autonomia locale adottata dal Consiglio d ‘Europa nel giugno 1985, partecipa alla costruzione di una cultura europeista, condividendo i principi di collaborazione tra comunità locali intesi a creare, nell’interesse dei propri cittadini, un ‘ Europa democratica e federalista.
4. Sviluppa, altresì, iniziative di gemellaggio e di collaborazione pacifica con altri enti locali, anche appartenenti ad altri Stati.

Titolo II
Organi elettivi del comune

Capo I
Il consiglio comunale

Art. 11
Il consiglio comunale

1. Il consiglio comunale rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo. 
2. Il consiglio esercita le proprie funzioni in via diretta, non essendo ammessa delegazione ad altri organi. 
3. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale che disciplina con apposito regolamento.
4. Il regolamento disciplina le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. 
5. L’elezione e la durata del consiglio comunale sono regolate dalla legge.

Art. 12
Competenze ed attribuzioni

1. Il consiglio comunale ha potestà e competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari. 
2. Impronta l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità. 
3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale. 
4. Ispira la propria azione al principio di solidarietà. 
5. Il consiglio comunale ha competenza a deliberare, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 142/90, modificato dall’art. 1, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 48/91:
a) gli statuti dell’ente e delle aziende speciali, i regolamenti;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondi, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c) la disciplina dello stato giuridico; 
d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e) l’istruzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f) l’assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzione e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell’ente locale a società di capitali l’affidamento di capitali o servizi mediante convenzione;
g) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e dei servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e dei dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui e l’emissione dei prestiti obbligazionari;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
m) l’autorizzazione di avvalersi di modalità di gara diversi dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture. 
6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune. 
7. Per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo il consiglio può disporre per il tramite delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche e sindacali, culturali e di volontariato. 

Art. 13
I Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune. Ad essi non può mai essere dato alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinanti dalla legge.
4. Ogni Consigliere per poter svolgere liberamente le proprie funzioni ha diritto di accesso ai provvedimenti adottati dall’ente e agli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere senza spese copie degli atti deliberativi e delle determinazioni e ordinanze sindacali, delle determinazioni dirigenziali.
5. Ogni Consigliere ha diritto di ricevere dai funzionari tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l’esercizio della propria funzione ispettiva sull’attività dell’amministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione.
6. Il regolamento disciplina l’esercizio del diritto di accesso agli atti e alle informazioni. 
7. Tutti i Consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.
8. Il Consigliere Comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale, di partecipare alle sedute delle commissioni consiliari permanenti di cui fa parte per l’intera durata dei lavori. 
9. Per l’esercizio delle loro funzioni per la partecipazione alle commissioni previste dal presente Statuto o dai regolamenti, sono attribuiti ai Consiglieri le indennità previste dalla legge che la copertura assicurativa contro i rischi connessi all’esercizio del loro mandato. 

Art. 14
Diritto di iniziativa dei Consiglieri comunali

1. Ciascun Consigliere Comunale, secondo le modalità fissate dal regolamento del Consiglio, ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ognuno dei Consiglieri comunali esercita, a norma di regolamento, il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale mediante proposte di deliberazione indicanti i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste e corredate dei pareri previsti dall’articolo 12 della L.R. 30/2000.

Art. 15
Attività ispettiva del consiglio

1. Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune. 
2. In caso di ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal comma 1, dell’art. 27, comma 9 dell’art. 12 e dell’art. 17 della legge regionale n. 7/92, si applica l’art. 40 della legge n. 142/90 recepita dalla legge regionale n. 48/91. 

Art. 16
Il Presidente

1. Il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla elezione nel suo seno di un Presidente e di un vice Presidente.
2. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal vice Presidente, ed in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal Consigliere presente che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del Consiglio, concede la parola, giudica l’ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l’assistenza di tre scrutatori da lui scelti, assicura l’ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall’aula il Consigliere che reiteratamente violi il regolamento o chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
4. Il Presidente, come previsto dal regolamento, per l’espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del Consiglio e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse all’uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune; può disporre di un idoneo ufficio e di personale comunale in relazione alle disponibilità del Comune.

Art. 17
Il Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
2. In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano è considerato tale il Consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente e a parità di voti il più anziano di età.
3. Il Consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al Presidente e al Segretario, i verbali delle deliberazioni.

Art. 18
Dimissioni e decadenza dei consiglieri

1. Le dimissioni dei Consiglieri comunali sono indirizzate al Presidente e presentate per iscritto alla segreteria del Comune o formalizzate in sedute consiliari, sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di presa d’atto.
2. I Consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto.
3. Il Consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto previa contestazione scritta da parte del Presidente su istanza di un componente il collegio o di un elettore o su sua iniziativa.
4. La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Il Consigliere interessato alla proposta di decadenza può esporre per iscritto o oralmente nel corso della relativa seduta le sue giustificazioni.
5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale nell’esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.

Art. 19
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. 
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza ditali comunicazioni viene considerato capo gruppo il consigliere del gruppo "anziano" secondo la legge.
4.Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non costituisce un gruppo autonomo. Qualora due o più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei consiglieri interessati.

Art. 20
Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capi gruppo è organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant’altro risulti utile per il proficuo andamento dell’attività del Consiglio.
2. La conferenza dei capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente. Alla riunione partecipa, se richiesto dal Presidente, il Segretario comunale.
3. La conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due capigruppo.
4. Alla conferenza partecipa il capogruppo o un consigliere da questi delegato.

Art. 21
Le commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale, al fine di favorire l’esercizio delle proprie funzioni mediante attività consultiva, di esame e parere preliminare sugli atti deliberativi del Consiglio, come previsto dal regolamento può istituire, nel proprio seno e con criterio proporzionale, commissioni permanenti, determinandone il numero e le materie di rispettiva competenza.
2. La costituzione e il funzionamento delle commissioni è disciplinata dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 22
Commissioni consiliari temporanee

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al consiglio. 
2. La commissione è sciolta di diritto una volta scaduto il termine, salvo che il consiglio deliberi di prolungarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l’incarico. 

Art. 23
Convocazione del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è convocato in riunioni ordinarie od urgenti.
2. Il consiglio comunale è convocato dal presidente di sua iniziativa o su richiesta del sindaco o su richiesta di 1/5 di consiglieri in carica con all’ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questo, dando precedenza alle proposte del sindaco. 
3. La riunione deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione. Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio comunale verrà convocato dal vice presidente.
4. In caso di convocazione ordinaria l’avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno 5 giorni liberi prima della seduta. 
5. In caso di convocazione d’urgenza il termine previsto al comma 4 è ridotto a ventiquattro ore. 
6. Nei casi di convocazione d’urgenza è fatta salva la facoltà della maggioranza dei consiglieri presenti di disporre il differimento della riunione al giorno seguente.
7. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi.
8. L’avviso di convocazione contiene l’indicazione del giorno e dell’ora dell’adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi.
9. L’avviso di convocazione precisa se l’adunanza ha carattere ordinario o urgente.
10. L’avviso di convocazione e l’ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e 
firmati dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo dal Vice
Presidente.

Art. 24
L’ordine del giorno

1. L’ordine del giorno del Consiglio Comunale, predisposto dal suo Presidente, dovrà indicare in modo chiaro l’oggetto su cui il Consiglio è chiamato a deliberare.
2. E’ data priorità agli argomenti proposti dal Sindaco compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge e dallo Statuto; per le altre proposte sarà rispettato l’ordine di presentazione delle richieste.
3. Tutte le proposte di deliberazioni consiliari e le mozioni iscritte all’ordine del giorno sono depositate presso la segreteria del Comune almeno tre giorni prima delle sedute o almeno 24 ore prima, nei casi di urgenza.
4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale determina i tempi di deposito degli emendamenti, l’acquisizione sugli stessi dei pareri e le altre modalità con cui il Presidente del Consiglio potrà assicurare una adeguata e preventiva informazione. Il regolamento prevede forme di trasmissione telematica delle proposte di deliberazioni. 
5. L’avviso di convocazione del consiglio comunale deve essere affisso all’albo pretorio insieme all’ordine del giorno e diffusamente nel territorio comunale. 
6. Il consiglio comunale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all’ordine del giorno salvo che siano presenti in adunanza tutti i consiglieri in carica e tutti siano favorevoli a trattare del nuovo argomento, salvo l’acquisizione dei pareri previsti dall’art. 12 della L.R. 30/2000. 

Art. 25
Proposte di deliberazione

1. L’iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al Sindaco o a ciascuno dei Consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani generali sono proposti al Consiglio dalla Giunta Comunale.
3. Ogni proposta di deliberazione deve essere munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché ove esse comportino assunzioni di impegno di spesa, della attestazione relativa alla copertura finanziaria. I pareri non sono dovuti per i meri atti di indirizzo, per le mozioni, le interrogazioni, gli ordini del giorno e gli altri atti che non hanno valenza deliberativa.

Art. 26
Pubblicità e validità delle sedute 

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento del Consiglio e dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale delibera con l’intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica.
3. La mancanza del numero legale, all’inizio o durante la seduta, comporta la sospensione di un’ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4. Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l’intervento di 2/5 dei Consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni si computano per unità.

Art. 27
Voto palese e segreto

1. Il consiglio comunale vota in modo palese ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone. Il presidente del consiglio, a suo giudizio o interpellando il consiglio, può decidere il voto segreto su altre deliberazioni ove sia preminente l’esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere. 
2. Il regolamento stabilirà le modalità riguardanti il voto palese.

Art. 28
Maggioranza richiesta per l’approvazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti salvo che siano richieste maggioranze qualificate.

Art. 29
Astenuti e schede bianche e nulle

1. Il consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta e della votazione. 
2. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall’aula al momento del voto. 

Art. 30
Assistenza alle sedute e verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e cura la redazione del processo verbale che sottoscrive insieme con il Presidente - che presiede l’adunanza - e con il Consigliere anziano.
2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri per assumere le funzioni di Segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto al quale sia interessato il Segretario.
3. Qualora, per urgenti ed indilazionabili esigenze, il Segretario non potesse partecipare alla seduta, il Consiglio può incaricare, limitatamente agli argomenti urgenti di quella seduta, il più giovane di età dei suoi componenti per svolgere le funzioni di Segretario.
4. Il processo verbale contiene il testo delle deliberazioni approvate e riporta le dichiarazioni rese dal Consigliere Comunale di cui lo stesso ha chiesto espressamente l’inserimento. Esso contiene i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta ed il nome dei Consiglieri che si siano astenuti o abbiano votato contro.
5. Ogni Consigliere ha diritto a che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
6. Il regolamento stabilisce le modalità di redazione, approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri.

Art. 31
Pubblicazione delle deliberazioni 

1. Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissioni di copia integrale all’albo pretorio, istituito presso la sede municipale, per quindici giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell’atto, salvo specifiche disposizioni di legge.

Art. 32
Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale

1. Con apposito regolamento viene disciplinato il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio comunale. 

Capo II
La giunta comunale

Art. 33
La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell’efficienza.
2. E’ nominata con provvedimento del Sindaco, assistito dal Segretario Comunale, immediatamente esecutivo e comunicato nei termini di legge al Consiglio Comunale, che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni, al Comitato regionale di controllo, alla Prefettura ed all’Assessorato regionale degli enti locali.
3. La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione sono disciplinate dalla legge.
4.La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero massimo di cinque Assessori, nominati dal Sindaco.
5. In sede di prima applicazione il Sindaco procede alla riduzione dei componenti la G.M. nel numero massimo di cui al comma precedente entro 10 giorni dall ’ entrata in vigore dello Statuto.

Art. 34
Incompatibilità

1. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di Sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro 10 giorni dalla nomina. 
2. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune. 
3. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare: se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. 
4. Sono incompatibili le cariche di sindaco, di presidente della provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della Giunta regionale. 
5. Non possono fare parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco. 

Art. 35
Gli Assessori

1. Il Sindaco nomina gli Assessori, nei modi e termini previsti dalla legge.
2. Agli Assessori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sospensione e decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di Consigliere Comunale e per la carica di Sindaco.
3. Gli Assessori prima di essere immessi nell’esercizio delle loro funzioni dichiarano l’inesistenza di cause di incompatibilità, di decadenza e ostative alla assunzione della carica e, in presenza del Segretario che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i Consiglieri comunali.
4. Gli Assessori che rifiutino di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal Sindaco.
5. Le dimissioni da Assessore sono irrevocabili e definitive, sono presentate al Sindaco e comunicate alla segreteria comunale e non necessitano di presa d’atto. 
6. Gli Assessori, per delega del Sindaco che comporta anche il trasferimento di competenze, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici collaborando con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
7. Nei limiti della delega conferita, adottano gli atti aventi rilevanza interna ed esterna di competenza del Sindaco, forniscono ai dirigenti direttive e criteri per la predisposizione degli atti di indirizzo, programmazione, impulso da sottoporre agli organi di governo dell’Ente, svolgono attività di controllo sull’attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, dei programmi affidati ai dirigenti. 
8. Ogni modifica o revoca alle deleghe conferite agli Assessori è comunicata entro sette giorni dal Sindaco al Consiglio Comunale, al segretario comunale e ai dirigenti.

Art. 36
Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più Assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina dei nuovi Assessori. Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della Giunta. In entrambi i casi, il Sindaco deve, entro sette giorni, fornire al Consiglio Comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulle quali il Consiglio Comunale può esprimere le proprie valutazioni.
2. Gli atti di cui al precedente comma, adottati con provvedimento del Sindaco, assistito dal Segretario Comunale, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Consiglio Comunale, alla Prefettura al Comitato regionale di controllo ed all’Assessorato regionale degli enti locali.

Art. 37
Vice Sindaco e Assessore anziano

1. Il Sindaco può nominare Vice Sindaco un Assessore che, in caso di sua assenza o impedimento, nonché di sospensione, lo sostituisce in via generale.
2. E’ Assessore anziano, ad ogni fine previsto dallo Statuto e dalla legge, il componente della Giunta più anziano di età, che, in assenza anche del Vice Sindaco, surroga in via generale il Sindaco assente o impedito.

Art. 38
Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale si riunisce, anche prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, con avviso del Sindaco o di chi lo sostituisce, che stabilisce l’ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. La Giunta è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Sindaco. Qualora non siano presenti il Sindaco e il vice Sindaco ne assume la presidenza l’Assessore anziano.
3. Le sedute non sono pubbliche ma il Sindaco o la Giunta Comunale possono invitare i dirigenti, i capi gruppo consiliari, il Presidente del Consiglio Comunale o i Presidenti delle commissioni e sentire su specifici argomenti persone non appartenenti al collegio. 
4. Le sedute della Giunta Comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
5. Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge e la proposta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
6. Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, si computano nel numero dei votanti ed in quello necessario per la validità della seduta. 
7. Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che interessa la gestione del bilancio, deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.
8. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta Comunale e cura la redazione delle deliberazioni che sottoscrive con il Presidente e con l’Assessore anziano.

Art. 39
Competenze e attribuzioni della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti.
2. Attua gli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale; indica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l’attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Segretario e ai dirigenti; esercita potere di proposta al Consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. In particolare, nell’attività propositiva e di impulso:
- predispone gli schemi di regolamento da proporre al Consiglio;
- elabora e propone al Consiglio gli atti di programmazione;
- predispone gli schemi di bilancio, di relazione programmatica, di programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo.
4. Nell’attività di amministrazione:
- adotta le delibere nelle materie indicate dall’Articolo 15 della legge regionale n. 44/91 non attribuite dalla legge alla competenza del Consiglio o dallo Statuto al Segretario o ai funzionari;
- dispone l’aumento o diminuzione della misura dell’indennità base di funzione dei membri della Giunta;
- approva il piano esecutivo di gestione ( PEG ) e le successive variazioni;
- propone al consiglio i provvedimenti di riequilibrio del bilancio;
- quantifica semestralmente le somme non assoggettabili a esecuzione o espropriazione forzata;
- richiede l’anticipazione di cassa;
- affida gli incarichi per consulenze legali;
- approva i progetti di lavori pubblici;
- approva il programma triennale del fabbisogno del personale e il piano annuale;
- approva e dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni e le servitù di ogni genere e tipo;
- adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio Comunale, norme regolamentari per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ;
- recepisce i contratti di lavoro e approva i contratti decentrati;
- autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari; 
- approva transazioni e rinunce alle liti;
- adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio;
- procede alla determinazione o variazione delle tariffe dei servizi, delle aliquote di imposte e tasse, alle detrazioni, riduzioni ed esenzioni, alle variazioni dei limiti di reddito, alla determinazione della misura della copertura dei servizi a domanda individuale entro i limiti e nei termini di legge e dei regolamenti approvati dal Consiglio Comunale;
- dispone l’erogazione di contributi e ausili finanziari in conformità alle disposizioni regolamentari.

Capo III
Il Sindaco


Art. 40
Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche e dalla normativa regionale vigente.
2. Il Sindaco nomina gli Assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell’attività, convoca e presiede la Giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dallo Statuto, non siano specificatamente attribuite alla competenza di altri organi del Comune, ai dirigenti e al Segretario comunale.
3. Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, tranne quelle riservate alla competenza del Consiglio Comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.
4. Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai relativi regolamenti, tenendo presente la rappresentatività territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge e i parenti o affini entro il secondo grado.
5. E’ ufficiale di governo e in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitigli dalla legge dello Stato.
6. Il Sindaco è autorità sanitaria locale e per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell’A.S.L.. Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalle disposizione di legge in materia.
7. Per l’elezione, la rimozione, la decadenza, le dimissioni e lo status di Sindaco si applicano le vigenti norme.
8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune.
9. Il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale.
10. Ogni sei mesi presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull’attività svolta anche dalla Giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti al Consiglio Comunale che, entro dieci giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

Art. 41
Competenze di amministrazione

1. Il Sindaco:
a) compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, al segretario e ai dirigenti. 
b) ha la rappresentanza generale dell’ente;
c) ha la direzione ed il coordinamento dell’azione politico-amministrativa del Comune;
d) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità dell’articolo 51 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91 dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dello Statuto e dell’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
e) nomina e revoca, previo parere della Giunta, il Segretario comunale e attribuisce allo stesso ulteriori competenze rispetto a quelle definite dalla legge;
f) nomina e revoca direttore generale;
g) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi e i funzionari responsabili dei tributi e revoca l’attribuzione di funzioni dirigenziali;
h) impartisce direttive al Segretario o al direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa delle unità organizzative;
i) richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;
l) promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
m) definisce e stipula accordi di programma, previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze;
n) svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri organismi di partecipazione;
o) convoca i comizi elettorali per i referendum comunali;
p) adotta ordinanze nelle materie riservategli, avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale o che stabiliscano istruzioni per l’attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari;
q) richiede la convocazione del Consiglio Comunale con l’indicazione dei punti da inserire all’ordine del giorno;
r) rappresenta in giudizio il Comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del Comune;
s) coordina, nell’ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti.
t) determina l’ordine del giorno della Giunta;
u) nomina il nucleo di valutazione e la delegazione trattante di parte pubblica.

Art. 42
Competenze di vigilanza

1. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;
c) vigila sulla attività degli Assessori, dei dirigenti e dei propri collaboratori;
d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il Consiglio Comunale;
e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
f) impartisce, nell’esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull’espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 43
Competenze di organizzazione

1. Il Sindaco:
a) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il Segretario generale ed i dirigenti diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta, secondo le direttive impartite;
b) impartisce direttive per l’articolazione dell’orario di servizio e dell’orario di apertura al pubblico tenendo presente le finalità e gli obiettivi dell’ente, le esigenze dell’utenza, le possibilità e potenzialità della struttura, le disponibilità di organico e finanziarie.

Art. 44
Competenze quale ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di Stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuite dalla legge;
d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone, se del caso, l’autorità governativa competente.
2. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi d competenza statale sono esercitate nei modi previsti dall’articolo 54 del D.l.vo 18 agosto 2000, n. 267, nei servizi di competenza della Regione nel rispetto delle norme regionali.
3. Il Sindaco, nei casi e nei modi previsti dall’articolo 54 del D.l.vo 18 agosto 2000, n. 267, e previa comunicazione al Prefetto, può delegare agli Assessori funzioni che egli svolge quale ufficiale di Governo, ad un consigliere comunale l’esercizio delle funzioni previste dalla precedente lettera a). 

Art. 45
Incarichi e nomine fiduciarie

1. Il Sindaco, per l’espletamento di attività istituzionali può conferire incarichi, nei limiti di legge e a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, a soggetti estranei all’amministrazione.
2. I soggetti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati del titolo di laurea e dotati di documentata professionalità in relazione all’incarico conferito. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. 
3. Il Sindaco annualmente trasmette al Consiglio Comunale una dettagliata relazione sull’attività dei soggetti esterni da lui nominati.
4. Tutte le nomine fiduciarie demandate al Sindaco decadono al momento della cessazione per qualsiasi motivo del mandato del Sindaco

Art. 46
Incarico ad esperto

1. Il sindaco per espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, a due esperti estranei all’amministrazione. Gli esperti devono essere dotati di documentata professionalità e di laurea. Agli esperti sarà corrisposto il compenso previsto dal quinto comma dell’art. 41 della legge regionale n. 26/93. 
2. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull’attività dell’esperto da lui nominato. 

Capo IV
Deliberazioni degli organi collegiali


Art. 47
Deliberazioni 

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà più uno dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciale previste espressamente dalle leggi o dallo statuto. 
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. 
Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento della qualità soggettiva di una persona o sulla valutazione dell’azione da questa svolta. 
3. Le sedute del consiglio, delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazione e apprezzamenti su "persone" il presidente dispone la trattazione dell’argomento in "seduta privata". 
4. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni, il deposito degli atti e la verbalizzazione della seduta del consiglio e delle giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti per regolamento. 
Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente. 
5. I verbali della seduta sono firmati dal presidente, dal segretario e dal componente più anziano fra i presenti. 

Art. 48
Astensione obbligatoria

1. Il sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti e affini fino al quarto grado, fatto salvo quanto disposto dall ‘ art.16, comma 1, della L.R. 23/12/2000, n. 30. 
2. L’obbligo di astenersi comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione. 
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario comunale. 

Titolo III
Ordinamento degli uffici e dei servizi


Capo I
Principi


Art. 49
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio comunale e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, l’ordinamento dei servizi e degli uffici del comune di Caltabellotta.
2. Le procedure per l’assunzione di personale dipendente sono disciplinate con apposito regolamento.
3. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la struttura organizzativa dell’Ente e disciplina i rapporti funzionali fra le sue componenti in funzione dell’obiettivo del costante soddisfacimento degli interessi e dei bisogni della comunità locale in riferimento ai cambiamenti sociali, economici e culturali che coinvolgono la stessa collettività.

Art. 50
Indirizzo politico e gestione: distinzioni

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi si informa al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, nonché funzioni di controllo, verificando la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti e ai dirigenti competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei risultati. 
2. Le attribuzioni dei dirigenti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere derogate soltanto a opera di specifiche disposizioni legislative ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs 80/98. 
3. Agli organi politici nel rispetto dell’art. 3, del D.lgs. 80/98, competono in particolare:
- la definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;
- l’attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi di nuclei di valutazione o servizi di controllo interno;
- la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra i diversi servizi dell’Ente;
- la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi, di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni. 
4. Ai dirigenti sono riservati, in via generale, tutti gli atti specifici e concreti, funzionali al perseguimento dei programmi e obiettivi conformemente agli indirizzi stabiliti. 
5. I dirigenti si identificano con i dipendenti cui è stata attribuita la responsabilità di un settore.

Capo II
Ordinamento


Art. 51
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione strutturale ed operativa degli uffici e dei servizi è informata ai principi della partecipazione, della razionalizzazione delle procedure, per conseguire l'efficienza e la efficacia dell'azione amministrativa del Comune. 
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi determina le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura del Comune ed il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico- istituzionali in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.

Art. 52
Criteri di organizzazione

1. Il Comune è ordinato secondo i seguenti criteri:
- articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali strumentali o di supporto;
- collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'art. 24 della L. 241/1990 come recepita dalla L.R. 10/91;
- per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso;
- armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro, con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi della Comunità europea, nonché con quelli del lavoro privato;
- responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
- flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno dell'amministrazione nonché tra l'amministrazione ed Enti diversi.

Art. 53
Principi generali di organizzazione

1. L'azione amministrativa è attuata per obiettivi ed è informata ai seguenti principi:
- organizzazione del lavoro per progetti-obiettivi e per programmi;
- individuazione della responsabilità in relazione all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- massima flessibilità delle strutture e del personale in funzione del raggiungimento degli obiettivi;
- accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale.

Capo III
La Struttura organizzativa


Art. 54
Struttura organizzativa

1. L’articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell’Ente.
2. La struttura organizzativa del Comune è ordinata per:
aree di attività funzionali, quali strumenti organizzativi finalizzati a comprendere attività diverse;
settori: unità organizzative comprendenti servizi la cui attività è finalizzata :
- alla programmazione;
- alla realizzazione degli interventi di competenza;
- al controllo, in itinere, delle operazioni;
- alla verifica finale dei risultati.
servizi: unità organizzative la cui attività è finalizzata a garantire la gestione dell'intervento dell'ente nell'ambito delle materie assegnate;
unità operative : unità interne al servizio che gestiscono l’intervento in specifici ambiti della materia e ne garantiscono l’esecuzione.
3. La struttura organizzativa dell'Ente è pertanto: 
definita con la formazione della pianta organica generale, che determina la consistenza complessiva dei posti istituiti dall'Ente per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite ;
ordinata, secondo un piano organizzativo generale per aree funzionali in settori, servizi, ai quali, viene attribuito il compito di assolvere alle funzioni dell'Ente in determinate materie .

Art. 55
Unità di progetto

1. Con deliberazione della Giunta Municipale possono essere istituite unità di progetto, quali strutture organizzative temporanee, anche intersettoriali, allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei programmi dell’Amministrazione.
2. Per tali unità dovranno essere definiti gli obiettivi, individuato il responsabile, determinate le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie, e fissati i tempi di realizzazione.

Capo IV
I Soggetti


Art. 56
Il Segretario comunale. Competenze

1. Il Segretario comunale, dipendente dell’apposita Agenzia prevista dall’art.17 della L. 127/97 e dal D.P.R. 465/97 è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.
2. Il Segretario comunale svolge i seguenti compiti :
a) compiti di collaborazione e attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune (Sindaco, Giunta, Consiglio) in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività indirizzandone l’organizzazione nel rispetto della loro autonomia e delle loro competenze e attribuzioni e fermo restando la responsabilità esclusiva dei responsabili di settore per l’attività e i provvedimenti posti in essere;
c) autorizza le missioni, i congedi e i permessi dei responsabili di settore;
d) adotta i provvedimenti di mobilità intersettoriale del personale;
e) vigila sullo stato di attuazione di piani, programmi e obiettivi deliberati o comunque assegnati alle varie strutture;
f) riferisce nei casi di inerzia o di inefficienza del personale, anche in ordine al mancato raggiungimento di obiettivi assegnati, all’Assessore al personale e al nucleo di valutazione; 
g) nell’ambito della funzione di coordinamento emana direttive e circolari al fine di indirizzare l’azione amministrativa al rispetto dei canoni della legalità e del giusto procedimento; 
h) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
i) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’ente. 
l) espleta funzioni attribuite dall’ordinamento regionale compatibili con le norme della L. 127/90 così come recepita dalla L.R.23/98;
m) richiede adempimenti e attiva procedimenti su richiesta degli amministratori o di propria iniziativa al fine di perseguire obiettivi di maggiore funzionalità o in esecuzione a norme di legge o regolamentari.
3. Le funzioni proprie del Direttore generale possono essere assegnate dal Sindaco , con proprio decreto, al Segretario comunale.
4. Al Segretario comunale nominato Direttore generale spetta una indennità ad personam per l’esercizio delle funzioni di direttore generale nella misura determinata dalle norme del C.C.N.L. o in assenza, dal Sindaco.
5. Il Segretario comunale svolge funzioni di sovrintendenza e di coordinamento dei responsabili di settore in caso di mancata nomina del Direttore generale.
6. Le funzioni di cui al comma 2, lett.b),c),d),e),f),g), del presente articolo sono espletate dal Segretario comunale nel caso in cui non si provveda alla nomina del direttore generale.
7. In relazione al riparto di competenze tra dirigenti e Segretario comunale previsto dalla L.127/97 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito con L.R. 23/98 la responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni e determinazioni e l’attuazione dei provvedimenti rientrano nell’esclusiva competenza dei responsabili di settore.
8. Il Segretario comunale non esprime parere di legittimità sulle deliberazioni e determinazioni dei soggetti abilitati.

Art. 57
Il vice Segretario 

1. Il vice Segretario è un dipendente a tempo indeterminato dell’Ente inquadrato in categoria D e in possesso dei requisiti previsti dall’O.EE.LL.. In correlazione a quanto previsto per la nomina del Segretario Comunale, è nominato, nel rispetto delle norme vigenti, dal Sindaco per la sostituzione, in caso di assenza o impedimento, del Segretario del Comune.
2. La nomina, sempre a tempo determinato ed al massimo fino alla scadenza del mandato del Sindaco, può essere fatta anche per il solo tempo di assenza o impedimento.
3. Per il solo periodo effettivo di sostituzione spettano al vice Segretario la retribuzione e le competenze previste per legge o regolamento.

Art. 58
Competenze del Direttore generale

1. Compete al Direttore generale:
- l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi di governo dell’Ente avvalendosi dei responsabili di settore;
- la sovraintendenza in generale alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia;
- la proposta di piano esecutivo di gestione da sottoporre all’approvazione della Giunta;
- la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi ;
- il coordinamento e la sovraintendenza dei responsabili dei settori e dei servizi.

Art. 59
Responsabili di settore

1. Si qualificano responsabili di settore i soggetti investiti di funzioni di direzione dei settori.
2. I responsabili di settore assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza , l’ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici; rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.
3. Sono attribuiti ai responsabili di settore, nelle materie di competenza, i seguenti compiti :
- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
- la stipulazione dei contratti;
- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione d’impegno di spesa ;
- gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato, con conseguente cura dell’affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni dei risultati;
- i provvedimenti d’autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazione, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali d’indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- gli atti obbligatori in esecuzione a contratti collettivi nazionali di lavoro;
- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- l’espressione dei pareri di cui all’articolo 12 della L.R. 30/2000 sulle proposte di deliberazione;
- l’attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell’Ente, in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatoria;
- la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l’emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l’accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; nel caso in cui venga esercitata la facoltà di assegnare tale responsabilità ad ogni altro dipendente resta comunque in capo al Responsabile del settore la competenza dell’emanazione del provvedimento finale;
- la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n.675;
- le ordinanze di occupazione di urgenza preordinate all’espropriazione per la realizzazione di un opera pubblica, le ordinanze di espropriazione e le determinazioni delle indennità secondo la valutazione dei periti;
- gli altri atti a loro attribuiti dalla legge e dai regolamenti dell’Ente.
4. In particolare sono attribuiti ai responsabili di settore i compiti e le funzioni specificati dal Regolamento sull ‘ ordinamento degli uffici e dei servizi.
5. Sono escluse dalla competenza dei responsabili di settore le ordinanze che rientrano nella competenza del Sindaco quale ufficiale di governo.

Art. 60
Rapporti con le organizzazioni sindacali 

1.Tra il Comune e le organizzazioni sindacali sono previste occasioni di informazione e di confronto riguardanti i processi di formazione delle scelte politiche ed amministrative che caratterizzano gli indirizzi programmatici, progettuali e finanziari dell ‘ ente ed i momenti di verifica della gestione.
2.Le tematiche inerenti all ‘ organizzazione del lavoro, alla gestione del personale, all ‘ istituzione, alla riorganizzazione e alla razionalizzazione dei servizi formano oggetto di informazione e di contrattazione obbligatoria con le organizzazioni sindacali di categoria, secondo la disciplina di legge e le contrattazioni collettive nazionali.

Titolo IV
Finanze, contabilità

Capo I
Ordinamento finanziario


Art. 61
Ordinamento finanziario

1. L’ordinamento della finanza del Comune è regolato dalla legge. 
2. Nell’ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. 
3. Il Comune ha il proprio demanio e patrimonio. 
4. Nell’ambito delle leggi statali è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe, che vengono determinate dal consiglio comunale o dalla Giunta Municipale ispirandosi ai criteri di equità e di giustizia. 
5. Il Comune persegue, attraverso l’esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione, il conseguimento delle condizioni di autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante razionalità di scelte e di procedimenti, l’efficacia ed un adeguato impiego di tali mezzi. 
Art. 62
Ordinamento contabile

1. L’ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla legge. 
2. Apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale, stabilisce le specifiche norme relative alla contabilità comunale. 
Art. 63
Il revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, come previsto dalla normativa vigente, un revisore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in Sicilia. 
2. Valgono per il revisore le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dal decreto legislativo n. 267/2000 e dalla legge per i Consiglieri comunali. Per la durata dell’incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi e per il trattamento economico, per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.
3. Il revisore risponde della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. Ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell’ente connessi al suo mandato e può essere invitato a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio.
5. I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di referto; l’esercizio della funzione di revisione, l’oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.

TITOLO V
L’ordinamento dei servizi pubblici

CAPO I
Forme associative, gestione e tariffe 


Art. 64
Servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune gestisce i servizi pubblici, nelle forme previste dalla legge n. 142/90, cosi come recepita dalla Regione Siciliana, nel rispetto dei principi di seguito riportati.
4. Il Consiglio Comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
5. Il Sindaco ed i revisori dei conti riferiscono ogni anno al Consiglio, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, sul funzionamento e sul rapporto “costo-ricavo” dei servizi singoli o complessivi, nonché sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza e alla fruizione dei cittadini.
6. In tutti gli enti, aziende, società e consorzi dove è prevista la nomina di amministratori o rappresentanti da parte del Sindaco o del Consiglio Comunale, non possono essere nominati ascendenti, discendenti e affini sino al secondo grado del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali.

Art. 65
Tariffe dei servizi resi dal comune

1. Al comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza, che potranno essere determinati anche in modo non generalizzato.
2. Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi prestati, salvo le riserve di legge, in misura tale da garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della gestione per ciascun servizio. All’uopo si terranno presenti i costi di gestione, il capitale investito e la correlazione fra costi e ricavi al fine di tendere alla copertura dei costi.
3. La tariffa, che costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici, è determinata ed adeguata ogni anno. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti esterni la tariffa può essere, nel rispetto della normativa vigente, riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
4. Al fine di ridurre i costi o migliorare i servizi, il comune può, previa ricerca di mercato, stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione o convenzioni per servizi aggiuntivi con altri soggetti pubblici o privati. A specificazione di quanto previsto dall’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è possibile, dietro contributo finanziario veicolare l’immagine del soggetto aderente o fare utilizzare il logo o lo stemma del comune. 

Art. 66
Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposito regolamento il Consiglio Comunale stabilisce l’organizzazione ed i criteri per assicurare l’economicità e l’efficienza di gestione di tali servizi.
3. La gestione del servizio è affidata ad un funzionario che ne è responsabile e può essere utilizzata la collaborazione di volontari, singoli o associati, escludendo la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato.

Art. 67
Azienda speciale

1. Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
2. L’azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 23 della legge n. 142/90 come recepito con L.R. 48/91.
3. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Sindaco che ne darà motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
4. I componenti il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono scelti, sulla scorta del curriculum fra coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, rispettando i limiti dell’articolo 13 della legge regionale n. 7/92.
5. L’azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l’esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte dell’ente locale.
6. Nell’ambito della legge, l’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio Statuto e dai regolamenti.
7. I regolamenti aziendali sono adottati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 68
Istituzione

1. Per l’espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire una istituzione, organismo strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale che eserciterà nel rispetto del proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Con la stessa deliberazione il Consiglio Comunale individua i servizi e:
a) approva il regolamento relativo all’ordinamento ed al funzionamento;
b) determina le finalità e gli indirizzi;
c) conferisce il capitale di dotazione;
d) precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale;
e) assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell’organismo;
f) specifica le modalità della collaborazione dei volontari;
g) stabilisce il gettone dovuto agli amministratori.
3. Organi dell’istituzione sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il direttore.
4. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Sindaco che ne darà motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
5. I componenti il Consiglio di amministrazione ed il Presidente vengono nominati dal Sindaco, tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano competenza nel settore e in materia gestionale da valutarsi in base a curriculum.
6. Lo Statuto disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti agli amministratori, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti, nonché le modalità di funzionamento degli organi e per il controllo interno e del comune.

Art. 69
Concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quanto sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato legalmente costituite e che non abbiano fini di lucro.
2. La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle direttive della comunità Europea in tema di affidamento dell’esecuzione di opere e servizi pubblici.
3. La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l’espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione e dei conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall’utenza, la realizzazione degli interessi pubblici generali.

Art. 70
Società miste

1. Per la gestione di servizi comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, o quando sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, o può rilevare società già costituite. 
2. Il Consiglio Comunale, per la costituzione di società a prevalente capitale pubblico, approva la bozza di Statuto ed un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa, e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata mediante l’attribuzione della maggioranza del capitale al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse pluri-comunali, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.
3. La giunta, qualora sia opportuno, in relazione alla natura del servizio da svolgere, può assumere partecipazioni in società con capitale prevalente pubblico ma con una accertata solida situazione finanziaria e che abbiano scopi connessi ai compiti istituzionali del Comune. In questo caso la partecipazione del Comune non può essere inferiore al 10% del capitale sociale e deve garantire il diritto alla nomina di almeno un rappresentante nel Consiglio di amministrazione o nel collegio sindacale.
4. I partecipanti possono costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
5. Il Comune, per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento di servizi pubblici nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico può, come previsto dal regolamento adottato ai sensi del D.L. 31 gennaio 1995, n.26, partecipare o costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, scegliendo i soci privati con procedure ad evidenza pubblica.

Art. 71
Convenzioni e Consorzi

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi specifici anche a tempo determinato, il Comune può stipulare con altri comuni o con la provincia apposite convenzioni, deliberate dal Consiglio comunale con l’indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione e di rappresentanza, dei rapporti finanziari, dei reciproci obblighi e garanzie.
2. La convenzione può anche prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare o delegare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei soggetti partecipanti.
3. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni o con la provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’articolo 23 della legge n. 142/90, recepito dalla legge Regione Sicilia n. 48/91. 
4. I Consigli comunali di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei propri componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio.
5. Il Comune, nell’assemblea del Consorzio, è rappresentato dal Sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.
6. L’Assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
7. La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell’Assessore regionale per gli enti locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio. Il Consiglio Comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell’Assessore.

Art. 72
Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l’attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento di interesse comunale, che richiedano per la loro attuazione l’azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, promuove, partecipa e conclude accordi di programma.
2. Gli accordi, che riguardano una o più opere oppure uno o più interventi previsti negli strumenti programmatori sono approvati dalla Giunta Comunale.
3. Quando assumono valenza programmatoria o modifica agli strumenti urbanistici, il Sindaco, prima di aderire sente i capigruppo consiliari, e la conclusione dell’accordo di programma deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, a meno che non abbia dato preventivo assenso. 
4. Per verificare la possibilità dell’accordo di programma il Sindaco convoca o partecipa ad una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
5. L’accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione Siciliana, o con atto formale del Presidente della provincia o dal Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
6. L’accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del Comune interessato.
7. L’accordo può prevedere procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuale inadempienze dei soggetti partecipanti in considerazione che i vincoli scaturenti dall’accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative. 
8. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della provincia o dal Sindaco, e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della provincia interessata, se all’accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.

TITOLO VI
Istituti di Partecipazione

CAPO I
Consultazione, partecipazione e accesso 


Art. 73
Partecipazione popolare

1. Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini elettori e dei cittadini residenti, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa.
A tal fine il Comune promuove:
a) organismi di partecipazione dei cittadini nell’amministrazione locale;
b) il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
c) forme di consultazione su problemi specifici sottoposti all’esame degli organi comunali.
2. Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni, l’esercizio del diritto di udienza, la presentazione di petizione e proposte e l’utilizzo di appositi servizi o strutture da parte delle libere associazioni.

Art. 74
Il diritto di udienza

1. Ai ci